Art. 15.
(Modalità della locazione).

      1. Gli alloggi realizzati, recuperati o acquistati dall'impresa, in attuazione dei programmi di cui al presente capo, devono essere dati in locazione ai soggetti di cui all'articolo 13 per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali, sino alla scadenza del vincolo alla locazione; tali rinnovi, fatti salvi i casi di risoluzione di diritto, possono essere esclusi solo qualora il rapporto di lavoro sia venuto meno ovvero in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero in presenza di mutamenti del reddito o delle esigenze abitative del conduttore stesso e del suo nucleo familiare.
      2. Il rapporto di locazione è risolto di diritto, oltre che nei casi di cui all'articolo 2, qualora il rapporto di lavoro venga meno. Se, però, la cessazione del rapporto di lavoro avviene per causa diversa dalle dimissioni del dipendente, l'effetto della risoluzione si produce dal 1o marzo del secondo anno successivo alla data della cessazione stessa, anziché nel termine di cui al comma 3 del citato articolo 2. In caso di dimissioni, l'effetto si produce al novantesimo giorno successivo alla presentazione delle dimissioni.

 

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